DHL
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DI DHL EXPRESS
INFORMAZIONI
Nell’affidare a DHL una Spedizione, il “Mittente”, per proprio conto, per conto del destinatario della spedizione (“Destinatario”) e di qualsivoglia terzo che vi abbia interesse, accetta l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (“CGT”). Per “Spedizione” s’intende ogni e qualsivoglia documento o pacco che viaggi accompagnato da un’unica lettera di vettura e che potrà essere trasportato con qualsiasi mezzo che DHL, a suo insindacabile giudizio, decida di utilizzare, incluso l’uso del trasporto aereo, stradale o di qualsivoglia altro vettore. Per “Lettera di Vettura” si intende qualunque tipo di documento identificativo della spedizione, prodotto da DHL o dai sistemi automatici utilizzati dal Mittente, quale un’etichetta, codice a barre, lettera di vettura aerea od ogni e qualsivoglia documento di trasporto, così come ogni loro versione elettronica. La responsabilità di DHL in relazione a ciascuna spedizione trasportata è limitata a quanto previsto nel presente documento. Qualora il Mittente richieda una maggior tutela, potrà richiedere, corrispondendo un importo aggiuntivo, di assicurare la spedizione (per maggiori informazioni, si veda quanto successivamente riportato). Per “DHL” si intende ogni società facente parte del Network DHL Express. 1. Sdoganamento e rispetto della normativa applicabile Al fine di eseguire i servizi di spedizione, DHL potrà svolgere per conto del Mittente o del Destinatario qualsiasi delle seguenti attività: (i) compilare documenti, modificare codici prodotto o servizio e anticipare il pagamento di ogni eventuale onere, imposta, tassa, sanzione o importo previsto dalle norme e dalle leggi applicabili (“Oneri Doganali”), (ii) agire a tutti gli effetti in qualità di rappresentante del Mittente o del Destinatario o designare un broker doganale per l’espletamento delle procedure di controllo dell’esportazione e di sdoganamento e (iii) reindirizzare la spedizione al broker doganale incaricato dal Destinatario o ad altro indirizzo su richiesta di qualsiasi persona che DHL ritenga, a suo ragionevole parere, esserne stata autorizzata. Il Mittente o il Destinatario fornirà ogni autorizzazione aggiuntiva prevista dalla normativa applicabile per l’esecuzione delle formalità doganali da parte di DHL. 2. Spedizioni non accettabili Una Spedizione è da considerarsi non accettabile per il trasporto quando: contenga armi da fuoco, munizioni, esplosivi, dispostivi esplosivi o parti in prova, fucili ad aria compressa, repliche o imitazioni di armi da fuoco; merci contraffatte; contante; lingotti (di qualsiasi metallo prezioso); animali vivi, parti o resti di animali considerate illegali, quali l’avorio; resti umani o ceneri; pietre preziose o semi-preziose non incastonate; cannabis e suoi derivati; merci illegali, quali stupefacenti o altre sostanze illecite; rientri nelle seguenti categorie: materiale pericoloso, merci pericolose, articoli vietati o soggetti a limitazioni conformemente a quanto definito dall’accordo ADR (Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada), dalla IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), dall’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) o da parte di qualsiasi altro organismo competente (“Merce Pericolosa”); contenga qualsiasi altro materiale che DHL non possa trasportare per motivi di sicurezza o per legge; l’indirizzo non sia corretto o sia incompleto o l’imballo sia difettoso o non adeguato ad assicurare un trasporto sicuro, facendo uso dell’ordinaria diligenza; il Mittente, il Destinatario o qualsivoglia altro soggetto direttamente o indirettamente interessato alla Spedizione sia indicato in un qualsiasi elenco vigente di soggetti sottoposti a sanzioni o restrizioni. 3. Consegne e Materiali Non Consegnabili Le Spedizioni non possono essere consegnate a caselle postali o a codici postali. Le Spedizioni verranno consegnate all’indirizzo del Destinatario indicato dal Mittente, ma non necessariamente alla persona indicata quale Destinatario. Qualora le spedizioni siano dirette ad indirizzi aventi un servizio centrale di ricevimento, le stesse verranno consegnate a tale servizio. DHL potrà informare il Destinatario di una Spedizione in arrivo o di una mancata consegna. Al Destinatario potranno essere rese disponibili opzioni alternative di consegna, come la consegna in un giorno diverso, la consegna dinanzi alla propria abitazione, ad altro indirizzo o presso un Service Point DHL. Qualora la Spedizione sia da intendersi inaccettabile, come descritto alla Sezione 2, oppure il valore ai fini doganali sia stato sottostimato, o il Destinatario non possa essere ragionevolmente identificato o rintracciato, rifiuti la spedizione o non intenda pagare gli Oneri Doganali o altri costi relativi alla Spedizione, DHL farà ogni ragionevole sforzo per riconsegnare la spedizione stessa al Mittente. Tutti i costi da ciò derivanti saranno a carico del Mittente. Ove non fosse possibile riconsegnare la Spedizione, DHL potrà disporre, abbandonare, distruggere o vendere la Spedizione, senza con ciò incorrere in una qualsivoglia responsabilità nei confronti del Mittente o di chiunque altro. DHL avrà il diritto di distruggere ogni Spedizione nel caso in cui, per legge o provvedimento dell’autorità preposta al rispetto della legge, DHL non possa riconsegnare la stessa in tutto o in parte al Mittente o sia considerata Merce Pericolosa. 4. Verifica DHL si riserva il diritto di aprire e di ispezionare la Spedizione senza alcun obbligo di comunicazione, per ragioni di sicurezza, protezione, per motivi doganali o altre ragioni di natura regolamentare. 5. Costi, Oneri e Supplementi Il costo della Spedizione è calcolato in base al valore più alto tra il peso effettivo e quello volumetrico di ciascun collo, che potrà essere ripesato e/o rimisurato da DHL a conferma del calcolo effettuato. Il pagamento degli Oneri Doganali e di qualsiasi altro importo dovuto, come indicato sulla pagina web DHL del Paese di destinazione, potrà essere richiesto al Destinatario prima della consegna. Ciò include un supplemento nel caso in cui DHL utilizzi il proprio credito con le Autorità Doganali o paghi qualsivoglia Onere Doganale per conto del Destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del Destinatario, il Mittente sarà tenuto a pagare o rimborsare a DHL ogni e qualsivoglia Onere Doganale così come ogni altro importo dovuto per i servizi forniti o per i costi sostenuti da DHL per conto del Mittente stesso o del Destinatario. 6. Responsabilità di DHL 6.1 Con riferimento ad ogni singola Spedizione internazionale trasportata per via aerea (incluse le ipotesi in cui vengano effettuate prestazioni ancillari di trasporto via terra o in caso di interruzioni durante il tragitto), la responsabilità di DHL per perdite e danni è limitata secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal o di Varsavia, come applicabili, ovvero in assenza di Convenzioni, al minore tra (i) il valore attuale di mercato o quello dichiarato o (ii) 22 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (approssimativamente 30 dollari americani per chilogrammo). Detto limite si applicherà altresì a tutte le altre forme di trasporto, eccetto laddove le Spedizioni siano trasportate solo via terra, nel qual caso troveranno applicazione i limiti di seguito riportati. Per il trasporto internazionale via terra, la responsabilità di DHL per perdite e danni alla Spedizione è limitata, secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale per il Trasporto di Merci su Strada (CMR), al minore fra (i) il valore attuale di mercato o quello dichiarato o (ii) ad 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (approssimativamente 11 dollari americani per chilogrammo). Tali limiti si intendono applicabili anche al trasporto via terra sul territorio nazionale, fatti salvi limiti di responsabilità inderogabili o inferiori previsti dalla normativa nazionale applicabile al trasporto. Laddove il Mittente ritenesse i suddetti limiti insufficienti, dovrà provvedere a una specifica dichiarazione di valore e richiedere l’assicurazione, come descritto al seguente punto 8, oppure provvedere direttamente ad un’assicurazione. La responsabilità di DHL è strettamente limitata alle perdite ed ai danni diretti alla Spedizione, nella misura indicata nella Sezione 6 del presente documento. Il risarcimento di ogni altra perdita o danno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite in termini di profitto, utili, interessi, perdite di opportunità) è escluso, indipendentemente dalla natura della perdita o del danno, anche qualora il rischio di una potenziale perdita o di un possibile danno fosse stato comunicato a, o comunque conosciuto da, DHL. 6.2 DHL si impegna a fare quanto possibile affinché le spedizioni vengano consegnate nel rispetto dei tempi di resa comunicati da DHL, senza fornire alcuna garanzia al riguardo, in considerazione del fatto che detti tempi di resa sono da considerarsi indicativi, non sono vincolanti e non costituiscono un’obbligazione contrattuale. DHL non è da ritenersi responsabile per eventuali perdite o danni causati da ritardi, ma il Mittente, per certe Spedizioni, potrà chiedere il risarcimento secondo i termini e le condizioni del Money Back Guarantee, a disposizione sul sito web DHL (https://mydhl.express.dhl/) o tramite Servizio Clienti DHL. 7. Reclami Tutte le richieste di risarcimento dovranno essere inoltrate per iscritto a DHL entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui DHL ha preso in carico la Spedizione. Trascorso il predetto termine, DHL non sarà ritenuta responsabile in alcun modo. Per ogni Spedizione potrà essere avanzata un’unica richiesta di risarcimento, così come unico sarà il rimborso di tutte le perdite o danni connessi alla spedizione stessa. 8. Assicurazione DHL potrà provvedere all’assicurazione per perdita o danno alla Spedizione, a copertura del valore integrale della merce, a condizione che il Mittente abbia fornito a DHL precise istruzioni per iscritto, ed abbia compilato, sulla Lettera di Vettura, la sezione relativa all’assicurazione ovvero abbia provveduto a richiedere la copertura assicurativa tramite i sistemi automatici DHL, corrispondendone il relativo premio. La copertura assicurativa non copre comunque le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della Spedizione. 9. Eventi al di fuori del controllo di DHL DHL non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a cause che vanno oltre il controllo di DHL stessa, includendo, senza limitazione alcuna: danni elettrici o magnetici a, o cancellazione di, immagini elettroniche o fotografiche, dati o registrazioni; qualunque caratteristica o difetto correlata alla natura della Spedizione, anche se nota a DHL; atti od omissioni da parte di un soggetto che non sia sotto la diretta responsabilità di DHL, es. mittente, destinatario, terzi, dogane o altri enti governativi; attacchi informatici ad opera di terze parti o altre minacce alla sicurezza informatica; forza maggiore, es. terremoto, ciclone, tempesta, inondazione, nebbia, guerra, incidente aereo o embargo, epidemia, pandemia, disordine o sommossa civile, scioperi. 10. Dichiarazioni, garanzie e manleve del Mittente Il Mittente si impegna a manlevare e indennizzare DHL, i suoi direttori, preposti, dipendenti e incaricati, per ogni e qualsivoglia perdita o danno che possa derivare dalla violazione da parte del Mittente stesso delle seguenti garanzie e dichiarazioni: la Spedizione è accettabile per il trasporto, in conformità con quanto descritto alla precedente Sezione 2; la Spedizione è stata preparata in locali sicuri da personale qualificato addetto alla preparazione della Spedizione e sono state assunte le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della spedizione , il deposito in magazzino e l’eventuale suo trasporto a DHL; tutte le legislazioni e norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni, dogana, nonché tutti i requisiti normativi e le restrizioni applicabili in materia di importazione, esportazione, transito o trasferimento della merce sono state rispettate; il Mittente ha dichiarato a DHL ogni e qualsivoglia bene c.d. “dual-use” o materiale militare soggetto ad autorizzazione da parte delle competenti autorità governative contenuto nella Spedizione; il Mittente ha fornito tutte le informazioni, permessi, licenze ovvero ogni altra autorizzazione governativa o documento previsto dalla normativa applicabile o richiesto da DHL, e tutte le informazioni, permessi, licenze ovvero ogni altra autorizzazione governativa o documento fornito dal Mittente o dai suoi rappresentanti sono veritieri, completi e accurati, incluso il valore, la descrizione della merce nonché le informazioni relative al Mittente ed al Destinatario; quando fornisce dati personali, il Mittente ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa per il trattamento e la comunicazione a terzi di tali dati, ed ha informato gli interessati che i dati personali, incluso l’indirizzo email ed il numero di telefono del Destinatario, sono necessari per il trasporto, le formalità doganali e la consegna. 11. Itinerario del trasporto Il Mittente accetta espressamente ogni percorso o variazione dello stesso, ivi inclusa la possibilità che la Spedizione venga effettuata con soste intermedie. 12. Legge Applicabile Il Mittente riconosce espressamente che ogni controversia connessa o derivante dall’esecuzione del trasporto e dall’applicazione delle presenti CGT, dovrà essere assoggettata alla giurisdizione non esclusiva nonché alla legge del Paese ove la Spedizione stessa trae origine, sempre che ciò non contrasti con norme imperative di legge. 13. Principio di conservazione L’eventuale invalidità o inapplicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti CGT non produce effetti sulla validità delle altre disposizioni delle presenti CGT. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di DHL (https://mydhl.express.dhl/) e
GLS
1. Modifiche
Le licenziatarie, qui di seguito indicate semplicemente come “Società” non si riterranno obbligate da eventuali accordi a variare le presenti condizioni sotto elencate se gli accordi non saranno redatti per iscritto e sottoscritti da un procuratore della società. Le presenti condizioni generali di contratto sostituiscono ed annullano ogni precedente accordo.
2. Esecuzione dell’incarico
La società si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi.
3. Merci escluse dal trasporto
Le merci e le spedizioni di seguito elencate sono escluse dal trasporto da parte di GLS:
Oro o preziosi od altri articoli di valore
Lavori artistici (con valore dichiarato superiore ad euro 130)
Medaglie d’oro o d’argento
Cartamoneta
Carte di valore esigibili al portatore
Gioielli in genere
Valori negoziabili
Sostanze stupefacenti, psicoattive, psicotrope in genere, anche ove le concentrazioni del principio attivo le rendano legali
Spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate)
Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori)
Salme o resti umani
Animali o insetti (vivi o morti)
Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, Autorizzazioni Sanitarie etc.) per il trasporto
Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate
Spedizioni di armi, munizioni o parti d’armi
Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione
Generi di monopolio
Prodotti alimentari e/o medicinali e farmaceutici: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali e farmaceutici non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.
Spedizioni contenenti merce con valore superiore ad euro 5.000.
Sono inoltre esclusi dal trasporto da parte di GLS merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti. Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli stati membri dell’Unione Europea. La società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società. La Società non è obbligata ad ispezionare il carico per verificare che le merci siano tra quelle escluse ai sensi del presente articolo. La stessa si riserva tuttavia il diritto di ispezionare il carico anche senza preavviso e avrà il diritto di rifiutare di trasportare le merci anche in fase di trasporto inoltrato.
4. Modalità di ritiro e consegna
La società potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidatele per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all’atto del ritiro. I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordi tra le parti ed in considerazione dell’entità della prestazione. Salvo diversa pattuizione i corrispettivi dovranno essere determinati al momento della partenza e posti a carico del mittente. La Società potrà usare dispositivi elettronici per ottenere la prova della consegna e il mittente accetta di non eccepire alla Società che quest’ultima non fornisca prova scritta della consegna per il solo fatto che le relative informazioni, ivi inclusa la sottoscrizione del destinatario, sono tenute e memorizzate su supporto elettronico e non cartaceo.
5. Merci voluminose
Indipendentemente dal peso reale della merce, le merci voluminose che non raggiungano il rapporto di 300 kg. per metro cubo, verranno tassate secondo tale rapporto peso\volume, salvo accordi specifici.
6. Merci fragili
Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione delle stesse da parte delle società non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e\o rottura.
7. Giacenze
Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi in sede di condizioni tariffarie; ogni istruzione per lo svincolo della giacenza sarà efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione.
8. Invio di corrispondenza
Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione a tutela della riserva postale a favore dell’Ente Poste, compre - se le eventuali affrancature secondo il peso del plico. Le sanzioni elevate alla società e derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra, saranno addebitate al mittente, e\o al proprietario della merce e\o ai loro agenti che hanno commesso la violazione. La società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant’altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d’ora da qualsiasi responsabilità la società per danni da ritardo di consegna di detti documenti.
9. Dichiarazioni del mittente
Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e\o l’errata e\o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e\o danni derivati alla società nell’esecuzione del trasporto per errata e\o incompleta e\o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il committente è tenuto inoltre a di - chiarare il valore della merce ai fini dell’adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la società circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia della merce. La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell’avente diritto. È fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell’autorità competente. L’avente diritto prende atto che il vettore non ha possesso dei documenti di trasporto, i quali viaggiano all’interno dei colli trasportati. Le annotazioni effettuate sui segnacolli e\o borderò predisposti dal vettore si intendono come effettuati sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. La società potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dalla mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.
10. Rimborso spese
Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
11. Dichiarazioni di valore
Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la stipulazione per suo conto di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.
12. Coperture assicurative
Ove il mittente intenda chiedere alla società la stipulazione per conto dell’avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell’intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base ad una propria valutazione discrezionale, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. È esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell’azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.
13. Ritardata consegna della merce
Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l’accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui quali direttamente sull’involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni “tassativo” o “urgente” o altre espressioni equivalenti. Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna non potrà mai essere superiore ai limiti risarcitori previsti dall’art. 18) delle presenti condizioni generali. In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verifichino atti o eventi al di fuori del controllo della società, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna; l’irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna; cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubbliche nell’esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc...
14. Pagamento del nolo
Tutte le spedizioni affidate alla società si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura “porto assegnato” apposta sul ddt o sul bollettino di consegna dal mittente. In quest’ultimo caso la società non provvederà alla riconsegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la società potrà richiederlo, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest’ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all’inoltro della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate.
15. Mandato di contrassegno
Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata alla società. In ogni caso, l’importo del contrassegno dovrà essere indicato, unitamente alla dicitura “c\assegno”, in cifre e lettere in evidenza ed in caratteri di grandezza adeguata ai fini della riconoscibilità da parte del vettore ordinariamente diligente. In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi validamente ed efficacemente conferito l’incarico di riscossione del contrassegno. Resta inteso che la società agisce solamente in qualità di incaricato alla riscossione e resta pertanto onere del mittente rispettare le normative in materia di anti-riciclaggio previste dalla legge. L’obbligazione di riscossione del contrassegno sarà adempiuta dalla società sia con l’incasso di denaro contante sia con la ricezione di assegni circolari, non trasferibili e intestati alla mittente. Nel caso venga autorizzata la riscossione di assegni non circolari, l’obbligazione si intende adempiuta con il ritiro di assegni bancari e\o postali. La società si obbliga, in caso di mancata riscossione del contrassegno, a porre in essere tutte le attività utili e necessarie ai fini dell’incasso ed il mittente a cedere il diritto di credito nei confronti della destinataria alla società.
16. Reclami al vettore
Ogni diritto al risarcimento di danni eventuali patiti dalle merci si estingue se proposto per iscritto oltre i termini previsti dalle leggi applicabili allo specifico trasporto per i danni non immediatamente riconoscibili. Per i danni immediatamente rilevabili al momento della riconsegna, l’azione si estingue se non viene elevata immediatamente riserva scritta all’incaricato alla consegna.
17. Rinunzia alla compensazione
Il cliente rinunzia sin d’ora, ai sensi dell’art.1246 c.c., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, possa vantare nei confronti della società, con i crediti vantati da quest’ultima verso il cliente stesso.
18. Responsabilità per avarie e limitazioni di risarcimento
La Società si intenderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. Si intende “messa a disposizione” quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio; ovvero lasciato avviso scritto in caso di loro assenza. Il mittente conviene che l’ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – da quelle di cui all’articolo 1696 del Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Dlgs. n. 286/2005. Ogni azione nei confronti della Società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta alla Società entro il termine di legge. Sono escluse da ogni indennizzo le merci di cui all’art. 3. Ai sensi dell’art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscano caso fortuito i casi di: furto, rapina, scoppio di pneumatico.
19. Risoluzione del contratto
La società ha il diritto di risolvere il contratto, salvo per le prestazioni in corso di esecuzione, in caso le indicazioni fornite dal cliente non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e\o penali e\o amministrative. A tale fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. La società ha inoltre facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e con preavviso scritto di gg.15 in caso di inadempimento della cliente nel pagamento dei noli dovuti nei termini concordati.
20. Diritto di ritenzione e privilegio
A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, la Società, avrà la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, sia merci che c/assegni, ed avrà privilegio sugli stessi ai sensi degli artt. 2761 e 2756 C.C.
21. Compensazione
Ove la società vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio credito mediante compensazione con le somme incassate a titolo di contrassegno.
22. Responsabilità del mittente
Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto.
23. Ritardato pagamento
Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misure pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell’art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 231/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall’inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Ri.Ba. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell’art. 1194 C.C.
24. Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le “Condizioni Generali di Trasporto” della Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci depositate presso tutte le CCIAA il 12.6.1992, come successivamente modificate.
25. Foro competente
Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della società licenziataria GLS presso la quale è stato stipulato il contratto
26. Piattaforma ODR
Online Dispute Resolution: per richieste di spedizione effettuate online da e per privati
La commissione Europea ha introdotto una piattaforma per la risoluzione stragiudiziale di controversie derivanti dal commercio online ("Piattaforma ODR"). Questa piattaforma serve da punto di contatto per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che riguardano obbligazioni contrattuali derivanti dalla vendita di beni o servizi on line.
I consumatori possono accedere alla Piattaforma ODR cliccando il seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/odr .
L’indirizzo e-mail da indicare per la trasmissione del reclamo è ODR@gls-italy.com . Al fine di permettere la gestione della posizione è necessario inserire nella descrizione dell’oggetto della procedura il numero di spedizione.
OGNI SEDE È INDIPENDENTE NELLA PROPRIETÀ E NELLA GESTIONE